(massima n. 1)
Ai fini della legittimitą del licenziamento di un dirigente, la legge richiede che esso appaia giustificato, non richiedendo invece l'esistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, come previsto in riferimento agli altri lavoratori subordinati dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, e pertanto rimanendo esclusa la fruibilitą da parte del dirigente della tutela prevista da tale norma; in particolare, la nozione convenzionale di giustificatezza del licenziamento č molto pił ampia di quella di giusta causa o di giustificato motivo, e si estende fino a ricomprendere qualsiasi motivo di recesso che ne escluda l'arbitrarietą, con i limiti del rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, e del divieto del licenziamento discriminatorio. (Nel caso di specie, la S.C. ha escluso la sussistenza di vizi di motivazione nella sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento a fronte di una effettiva ristrutturazione aziendale che aveva comportato la smobilitazione della struttura a cui era preposto il dirigente licenziato).