(massima n. 1)
La specialità della posizione assunta dal dirigente nell'ambito dell'organizzazione aziendale impedisce una identificazione della nozione di «giustificatezza» del suo licenziamento — sottratto al regime della tutela obbligatoria di cui all'art. 3 della legge n. 604 del 1966, come di quella reale ex art. 18 della legge n. 300 del 1970 — con quelle di «giusta causa» o «giustificato motivo» del licenziamento del lavoratore subordinato, ai fini del riconoscimento del diritto alla indennità supplementare spettante alla stregua della contrattazione collettiva al dirigente licenziato ingiustificatamente. Trattandosi di un elemento di esclusiva origine negoziale, l'interpretazione della disposizione contrattuale che prevede il canone della giustificatezza del recesso va compiuta — nell'ambito di una valutazione che escluda l'arbitrarietà del licenziamento, al fine di evitare una generalizzata legittimazione della piena libertà di recesso del datore di lavoro — dal giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, ovvero se non sia sorretta da una motivazione sufficiente, logica e coerente (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto, con motivazione congrua e priva di vizi logici, che il licenziamento era stato intimato al dirigente per addebiti rivelatisi assolutamente pretestuosi).