(massima n. 1)
Ove vengano dedotte esigenze di riassetto organizzativo finalizzato ad una più economica gestione dell'azienda la cui scelta imprenditoriale è insindacabile nei suoi profili di congruità e opportunità può considerarsi licenziamento ingiustificato del dirigente, cui la contrattazione collettiva collega il diritto all'indennità supplementare in ipotesi non definite dai principi di correttezza e buona fede, solo quello non sorretto da alcun motivo (e che quindi sia meramente arbitrario) ovvero sorretto da un motivo che si dimostri pretestuoso e quindi non corrispondente alla realtà, di talché la sua ragione debba essere rinvenuta unicamente nell'intento di liberarsi della persona del dirigente e non in quello di perseguire il legittimo esercizio del potere riservato all'imprenditore. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittimo il licenziamento del dirigente, motivato con la chiusura, per effettiva antieconomicità della gestione, della filiale in cui quegli operava).