(massima n. 1)
Il dirigente che, in conseguenza della risoluzione del rapporto con il suo datore di lavoro causata dal recesso ingiustificato di quest'ultimo, rivendica il risarcimento del danno biologico riconducibile alla condotta datoriale è tenuto a provare i fatti posti a fondamento della relativa domanda, non derivando gli effetti risarcitori automaticamente dall'accertata illegittimità del suddetto recesso (a cui è, invece, correlato direttamente il diritto all'ottenimento dell'indennità supplementare di preavviso), e, pertanto, deve assolvere all'onere di riscontrare il verificarsi dei comportamenti datoriali cui ha addebitato, in ragione della loro gravità, la lesione del decoro e della sua integrità psico-fisica, che devono essere supportati dall'elemento soggettivo della colpa grave o del dolo dello stesso datore di lavoro, senza che possa al riguardo operare, ai sensi dell'art. 1229, comma primo, c.c., alcuna clausola escludente in via preventiva tale responsabilità a carico del debitore-imprenditore, che, se prevista, sarebbe da considerarsi nulla.