(massima n. 2)
Poiché il licenziamento del dirigente non richiede necessariamente un giustificato motivo oggettivo, esso è consentito in tutti i casi in cui sia stato adottato in funzione di una ristrutturazione aziendale dettata da scelte imprenditoriali non arbitrarie, non pretestuose e non persecutorie. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la decisione di merito con cui era stata esclusa l'illegittimità del licenziamento di un dirigente, giustificata con la necessità di una ristrutturazione aziendale, le cui mansioni erano state assegnate ad altro dirigente, in aggiunta alle mansioni proprie di quest'ultimo).