(massima n. 1)
Pur non essendo equiparabili il giustificato motivo (art. 3 della legge n. 604 del 1966) e la nozione contrattuale di "giustificatezza" del licenziamento del dirigente, anche al rapporto di lavoro dirigenziale si applica il principio relativo alla necessaria tempestivitā del licenziamento, per cui ai fini della giustificatezza di esso, č necessaria una formulazione specifica dei motivi, ed una sufficiente contiguitā temporale tra i fatti posti alla base del licenziamento e quest'ultimo, anche ai fini della configurabilitā di un effettivo nesso causale tra i detti fatti e il recesso.