(massima n. 1)
In tema di licenziamento individuale, solo al dirigente di azienda che si trovi in posizione apicale nell'ambito dell'impresa, e non anche nei confronti del personale riconducibile alla «media» o «bassa» dirigenza, appartenente alla categoria del personale direttivo, non si applicano le garanzie procedimentali dettate dall'art. 7 della. legge n. 300 del 1970, ed in particolare il generale principio di immutabilitą della causa del licenziamento e della relativa contestazione, che si pone a garanzia della regola costituzionalmente garantita del corretto contraddittorio, e a garanzia effettiva del diritto di difesa a tutela dell'incolpato, comportando tale variazione una modifica sostanziale della motivazione del licenziamento che non consente al lavoratore il diritto di difesa rispetto a circostanze fattuali identificative di una fattispecie diverse rispetto a quelle originariamente dedotte e contestate. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inapplicabile il principio della immutabilitą della contestazione e di conseguenza legittimo che al direttore vendite del settore normal trade and catering di una societą fosse stata comunicata, come causa del recesso ad nutum della societą, prima la soppressione del posto di lavoro da lui ricoperto e poi il rifiuto del lavoratore ad eseguire correttamente la prestazione lavorativa).