(massima n. 1)
In materia di rapporto di lavoro dei dirigenti d'azienda, le garanzie procedimentali di cui all'art. 7, secondo e terzo comma, legge n. 300 del 1970 pur compatibili anche con il licenziamento di un dirigente, senza che rilevi la specificitā del rapporto di lavoro, non trovano applicazione ove il recesso del datore di lavoro sia assistito da giustificatezza e si fondi su ragioni concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale (nella specie, il conglobamento delle attivitā di progettazione macchine, "engineering" e tecnologie sotto un'unica direzione, con soppressione del ruolo di direttore tecnico ricoperto dal ricorrente), non avendo natura ontologicamente disciplinare.