(massima n. 1)
Il preavviso di licenziamento comporta la prosecuzione del rapporto di lavoro e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine di preavviso previsto dal contratto solo nell'ipotesi in cui ii lavoratore continui nella prestazione della sua attivitą, mentre si verifica l'immediata interruzione del rapporto quando intervenga fra le parti un accordo in proposito, come nell'ipotesi di accettazione da parte del lavoratore dell'indennitą sostitutiva del preavviso; ne consegue che allo stesso lavoratore non competono, in quest'ultimo caso, nuovi emolumenti che siano introdotti da disposizioni legislative intervenute successivamente all'accettazione dell'indennitą sostitutiva e anteriormente alla scadenza del periodo di preavviso. (Nella specie, relativa al licenziamento di dirigente di societą finanziaria gią controllata dall'Efim, in tale periodo era intervenuta la legge 27 dicembre 1994, n. 738, che aveva esteso a tali dirigenti i trattamenti supplementari previsti per i dirigenti Efim).