(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 2119 c.c. cosė come al datore di lavoro che licenzi un lavoratore inadempiente č precluso di domandare il risarcimento del pregiudizio sofferto per trovarsi costretto a reperire sul mercato un nuovo collaboratore a condizioni meno vantaggiose, non č consentito al lavoratore dimissionario per giusta causa ottenere altro che l'indennitā di preavviso a compenso del pregiudizio specifico determinato dalla risoluzione del rapporto.