(massima n. 1)
La violazione dell'obbligo di preavviso del licenziamento, stabilito dall'art. 2118 c.c., comporta l'attribuzione della relativa indennitą sostitutiva in tutti i casi in cui il licenziamento abbia determinato l'estinzione del rapporto, indipendentemente dal riconoscimento dell'indennitą risarcitoria di cui all'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nei testo sostituito dall'art, 2 della legge n. 108 del 1990. Infatti la tutela riconducibile alla spettanza del diritto all'indennitą sostitutiva del preavviso non presenta alcuna incompatibilitą con quella assicurata dal citato art. 8 della legge n. 604 del 1966, la quale svolge una diversa funzione di risarcimento del danno conseguente all'illegittimo licenziamento, con l'assegnazione al lavoratore di una penale forfettaria che assorbe tutte le conseguenze dell'illecito.