(massima n. 1)
Il contenuto dell'obbligazione prevista per la parte recedente dall'art. 2118 c.c., di pagare, in mancanza di preavviso lavorato, un'indennitą equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso, attribuisce rilevanza agli aumenti retributivi intervenuti nel corso del preavviso, anche se non lavorato, ai fini della determinazione sia dell'indennitą sostitutiva del preavviso, sia dell'indennitą supplementare per i dirigenti.