(massima n. 1)
Le dimissioni del lavoratore costituiscono un atto a forma libera, salvo che per esse non sia stata convenzionalmente pattuita, individualmente, ovvero ad opera delle fonti collettive, la forma scritta ad substantiam. Il princķpio opera anche con riguardo alla comunicazione delle dimissioni quando per queste sia prevista una forma particolare per evitare, nell'interesse del lavoratore, manifestazioni di volontą non adeguatamente ponderate. (Nella specie, lettera raccomandata).