(massima n. 1)
In ragione del carattere rigoroso della prova delle dimissioni del lavoratore, il comportamento di quest'ultimo consistente nell'abbandono del posto di lavoro non può, di per sé solo, avere il significato di una dichiarazione tacita di recesso, anche ove viga la libertà di forma delle dimissioni del lavoratore, ma devono risultare anche ulteriori circostanze di fatto confermative dell'intento del prestatore di recedere dal rapporto. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva esteso la propria indagine anche al successivo comportamento del lavoratore per qualificare come dimissioni la dichiarazione dello stesso di non voler più svolgere la prestazione lavorativa alla quale era assegnato).