(massima n. 1)
Nel caso in cui non sia prevista alcuna forma convenzionale per il recesso del lavoratore, un determinato comportamento da lui tenuto può essere tale da esternare esplicitamente, o da lasciar presumere (secondo i principi dell'affidamento), una sua volontà di recedere dal rapporto di lavoro, e siffatto comportamento può anche essere meramente omissivo, quale quello che si concreta in inadempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto, in quanto suscettibile di essere interpretato anche come espressione, per fatti concludenti, della volontà di recedere, restando incensurabile in sede di legittimità l'accertamento del giudice di merito congruamente motivato. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto dimissionario il dipendente che, assunto in prova da soli due giorni e subito assentatosi ancor prima della consegna del libretto di lavoro, era rimasto assente per altri tre mesi dopo che, in un'animata conversazione telefonica, un addetto dell'azienda datrice di lavoro gli aveva contestato l'assenza ingiustificata).