(massima n. 1)
Le dimissioni presentate dal lavoratore sottoposto a procedura disciplinare non possono essere subordinate alla condizione risolutiva del futuro ed incerto accertamento della estraneità dello stesso lavoratore ai fatti contestati, posto che un tale atto, così condizionato, comporterebbe non solo una sospensione — oltretutto a tempo indeterminato — del rapporto di lavoro, al di fuori delle ipotesi normative di sospensione riconducibili alla persona del lavoratore, ma altresì l'elusione della procedura legislativamente prevista per l'accertamento degli illeciti disciplinari contestati.