(massima n. 1)
Perché l'incapacitā naturale del dipendente possa rilevare come causa di annullamento delle sue dimissioni, non č necessario che si abbia la totale privazione delle facoltā intellettive e volitive, ma č sufficiente che tali facoltā risultino diminuite in modo tale da impedire od ostacolare una seria valutazione dell'atto e la formazione di una volontā cosciente, facendo quindi venire meno la capacitā di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all'atto che sta per compiere; la valutazione in ordine alla gravitā della diminuzione di tali capacitā č riservata al giudice di merito e non č censurabile in cassazione se adeguatamente motivata.