(massima n. 1)
In tema di dimissioni del lavoratore, deve escludersi la rilevanza dell'errore nel quale il lavoratore stesso sia incorso in ordine, non già alla natura o agli effetti dell'atto di dimissioni, ma alla normativa previdenziale applicabile e alla conseguente possibilità di conseguire, alla cessazione del rapporto di lavoro, il trattamento pensionistico, giacché trattasi di errore sul motivo che può condurre all'annullamento del negozio solo nei casi in cui la legge ad esso attribuisca rilievo.