(massima n. 1)
Le dimissioni del lavoratore costituiscono un atto unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto nel momento in cui pervengono a conoscenza del datore di lavoro, indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo, con la conseguenza che la successiva revoca delle stesse è inidonea ad eliminare l'effetto risolutivo che si è già prodotto, restando limitata la prosecuzione del rapporto al solo periodo di preavviso. Tuttavia, in applicazione del principio generale di libertà negoziale, le parti possono consensualmente stabilire di porre nel nulla le dimissioni con conseguente prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto stesso e, in tal caso, l'onere di fornire la dimostrazione del raggiungimento del contrario accordo, che, come le dimissioni, non richiede la forma scritta, salva una diversa espressa previsione contrattuale, è a carico del lavoratore. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato l'impugnata sentenza di merito con la quale era stato annullato il licenziamento intimato nei confronti di un lavoratore, sul presupposto che il rapporto di lavoro fosse ancora in corso, poiché le precedenti dimissioni del lavoratore stesso si sarebbero dovute considerare superate dal sopravvenuto accordo contrario intercorso con il datore di lavoro, che aveva accettato la revoca della dichiarazione di volontà dimissionaria del prestatore e la prosecuzione del rapporto lavorativo, senza che in proposito potesse ritenersi necessaria l'adozione della forma scritta, non imposta né da alcuna pattuizione convenzionale né dalla specifica contrattazione collettiva in concreto applicabile nel settore del commercio).