(massima n. 1)
Nel regime del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. successivo all'entrata in vigore del D.L.vo n. 29 del 1993, regolato dalle norme del codice civile e dalle leggi civili sul lavoro nonché dalle norme sul pubblico impiego solo in quanto non espressamente abrogate e non incompatibili, le dimissioni del lavoratore costituiscono un negozio unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui venga a conoscenza del datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo di accettarle. Ne consegue che, una volta risolto il rapporto, per la sua ricostituzione è necessario che le parti stipulino un nuovo contratto di lavoro, non essendo sufficiente ad eliminare l'effetto risolutivo che si è prodotto la revoca delle dimissioni da parte del lavoratore, neppure se la revoca sia manifestata in costanza di preavviso. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, secondo la quale le dimissioni avevano determinato automaticamente la risoluzione del rapporto di lavoro, e la loro revoca, benché pervenuta durante il periodo di preavviso, non condizionava in alcun modo la libera scelta del datore di prestare il proprio consenso alla ricostituzione del rapporto lavorativo o di provvedere ad assumere, come nella specie era avvenuto, altro lavoratore, ritenendo inapplicabili le norme del D.P.R. n. 3 del 1957 in quanto incompatibili).