(massima n. 1)
In tema di dimissioni del lavoratore, il fatto che questi le abbia presentate in adesione ad un accordo intervenuto fra le organizzazioni sindacali ed il datore di lavoro, per garantirsi la riassunzione presso altro datore di lavoro, non esclude che l'atto corrisponda alla sua effettiva volontą negoziale; pertanto, in quanto atto unilaterale recettizio, che ai sensi dell'art. 1324 c.c. soggiace alle norme in tema di annullabilitą per vizi della volontą dei contratti, le dimissioni possono essere annullate soltanto se sussistono i presupposti di cui agli artt. 1427 e segg. c.c. (la fattispecie era relativa a dipendenti dell'Istituto Nazionale Trasporti, che, in adesione ad un accordo sindacale, avevano presentato le dimissioni per essere assunti alle dipendenze dell'Ente Ferrovie dello Stato).