(massima n. 1)
Ove venga rispettato il termine minimo di preavviso stabilito dalle fonti richiamate dall'art. 2118 c.c. - a norma di carattere inderogabile, in base alla quale, nel difetto di una causa impeditiva della prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (art. 2119 c.c.), il recesso del contratto di lavoro a tempo indeterminato non consegue l'effetto estintivo se non alla scadenza del termine stabilito dai contratti collettivi, dagli usi o dall'equità, indipendentemente dalla circostanza che il datore di lavoro abbia fatto, o meno, riferimento al detto termine - legittimamente il datore di lavoro può fissare la scadenza del relativo periodo con riferimento non già ad una data determinata bensì ad un evento futuro che non sia però determinabile quanto al momento del suo verificarsi. Poiché, peraltro, l'operatività di un periodo di preavviso di durata maggiore rispetto a quella prevista dalle regole del rapporto non può essere unilateralmente imposta dal datore di lavoro, il prestatore di lavoro rimane libero di cessare dal rapporto allo scadere del termine di preavviso richiamato dalla norma in esame.