(massima n. 1)
Dato che il rapporto di lavoro può risolversi, oltre che mediante gli atti unilaterali di recesso di cui agli artt. 2118 e 2119 c.c., per mezzo di negozi bilaterali riconducibili alla previsione di cui all'art. 1372, primo comma, c.c. (scioglimento del contratto per mutuo consenso), deve ritenersi valido l'accordo con cui le parti, a seguito della intimazione del licenziamento per il mancato superamento del periodo di prova, la cui validità sia in concreto incontestabile alla luce dei principi in materia, abbiano concordato, pochi giorni prima del giorno fissato per la operatività del licenziamento, di prolungare il rapporto in atto per un breve periodo, prefissandone il termine finale attraverso la predisposizione di una lettera di dimissioni sottoscritta dal lavoratore (documento costituente solo una sorta di strumento attuativo o certificativo del regolamento negoziale bilaterale), e ciò allo scopo di avvantaggiare il lavoratore (e, in particolare, nella prospettiva di una eventuale assunzione del medesimo da parte di società collegata).