(massima n. 1)
Un fondo speciale per l'assistenza e la previdenza, costituito nell'ambito della previsione dell'art. 2117 c.c. ( nella specie, la Cassa interaziendale) può legittimamente continuare ad erogare prestazioni previdenziali anche dopo che sia cessato il rapporto previdenziale,in quanto ciò, pur costituendo una anomalia giacché implica la continuazione del rapporto fra il fondo e. dipendenti usciti ormai dal sistema non costituisce però violazione di alcun principio logico o giuridico, posto che l'impegno assunto dal fondo anzidetto di effettuare una prestazione perequativa in favore di chi abbia fatto parte del sistema per un certo periodo di tempo rientra nella autonomia negoziale della quale esso dispone.