(massima n. 1)
Le prestazioni previdenziali e pensionistiche di fonte negoziale non hanno carattere di indisponibilitą ed irrinunciabilitą, riferendosi l'ultimo comma dell'art. 2115 c.c. soltanto alle forme di previdenza obbligatoria, e per l'esercizio dei relativi diritti possono essere previsti termini di decadenza. (Fattispecie relativa al trattamento denominato «anzianitą professionale edile» o «a.p.c. straordinaria», erogato dalla cassa edile di mutualitą e assistenza e basato su contribuzione dei soli datori di lavoro, e specificamente al termine di decadenza di sei mesi per la relativa domanda, previsto dall'accordo 4 giugno 1987 e decorrente dal riconoscimento della pensione di anzianitą, d'inabilitą o ai superstiti, ovvero dalla data di presentazione della domanda di pensione di vecchiaia).