(massima n. 1)
In materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi della assicurazione obbligatoria, la prescrizione dell'art. 1 D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389 (le cui disposizioni sono "confermate" espressamente dall'art. 6, comma ottavo del D.L.vo n. 314 del 1997) — che stabilisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi ed individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo — va interpretata in armonia con quanto previsto dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, anche secondo il nuovo testo dettato dall'art. 6 del D.L.vo n. 314 del 1997, e non deroga al principio secondo cui la base imponibile dei contributi previdenziali non può riguardare somme maggiori da quelle che il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore, in base a legge (compreso l'art. 36 Cost.) o disposizioni di contratti collettivi o individuali, senza peraltro che spieghi efficacia riduttiva della base imponibile l'eventuale corresponsione di fatto di somme minori di quelle effettivamente dovute, anche in presenza di accettazione o rinuncia del lavoratore.