(massima n. 1)
L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non puņ essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali pił rappresentative su base nazionale (cosiddetto «minimale contributivo»), secondo il riferimento ad essi fatto con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale dall'art. 1 D.L. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Costituzione(cosiddetto «minimo retributivo costituzionale»), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre con incidenza sul distinto rapporto di lavoro ai fini della determinazione della giusta retribuzione. L'efficacia dell'autonomia collettiva nei confronti dei lavoratori non aderenti opera anche con riguardo ai contributi dovuti dalle imprese cooperative per il lavoro prestato dai soci, i quali, ai fini della tutela previdenziale, sono equiparati ai lavoratori subordinati.