(massima n. 2)
Nel giudizio di impugnativa di un licenziamento, l'eccezione cosiddetta dell'aliunde perceptum — vale a dire la deduzione della rioccupazione del lavoratore licenziato al fine di limitare il danno da risarcire a seguito di un licenziamento illegittimo intervenuto nell'area della tutela reale, o anche a seguito di un licenziamento, intimato al di fuori di tale area, che sia inefficace, perché privo dei requisiti formali richiesti dall'art. 2 della legge n. 604 del 1966 (come nella specie, relativa a licenziamento orale in piccola impresa) — non costituisce un'eccezione in senso stretto, atteso che con essa non si introducono fatti diversi da quello che costituisce oggetto del giudizio per effetto della domanda dell'attore. Ne consegue che quando la prova della rioccupazione del lavoratore licenziato risulti ritualmente acquisita al processo, anche se per iniziativa del lavoratore, il giudice ne deve tenere conto anche d'ufficio e, in difetto, l'omissione può formare oggetto di un motivo di gravame.