(massima n. 1)
Riguardo a diritti già maturati, il negozio dispositivo integra una mera rinuncia o transazione, rispetto alla quale la dipendenza del diritto da norme inderogabili comporta, in forza dell'art. 2113 c.c., l'annullabilità dell'atto di disposizione, ma non la sua nullità. Nei confronti di diritti ancora non sorti o maturati la preventiva disposizione può comportare, invece, la nullità dell'atto, poiché esso è diretto a regolamentare gli effetti del rapporto di lavoro in maniera diversa da quella fissata dalle norme di legge o di contratto collettivo (principio applicato dalla S.C. in controversia in cui la decisione di merito, concernente conciliazione giudiziale con rinuncia dei lavoratori ai diritti e all'azione inerenti a presunta intermediazione di manodopera, non era stata adeguatamente censurata non essendo stato dedotto, neanche in sede di legittimità, che l'azione dei lavoratori fosse diretta a far valere la nullità di un atto di disposizione di diritti non ancora maturati e comunque non essendo stato fatto valere lo specifico principio di diritto in base a cui può dedursi in determinate situazioni la nullità e non la semplice annullabilità).