(massima n. 1)
Il trasferimento d'azienda — in qualunque forma realizzato e quindi anche, indirettamente, attraverso la restituzione dei beni aziendali dall'imprenditore affittuario al proprietario e la cessione in affitto da questo ad altro datore di lavoro — fa sì che il rapporto prosegua con l'acquirente (anche se non imprenditore ma associazione senza scopo di lucro) e che il lavoratore conservi tutti i diritti derivanti. Ne consegue che il licenziamento, fondato unicamente sul fatto del trasferimento, è affetto da nullità, che va dichiarata dal giudice, il quale emette una sentenza di mero accertamento della prosecuzione del rapporto ed eventualmente condanna il datore, o i datori succedutisi, a risarcire al prestatore il danno, derivato dall'allontanamento dal posto di lavoro, secondo le norme codicistiche sull'illecito contrattuale (art. 1218 c.c. e ss.) e non già secondo la disciplina speciale posta dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori ovvero dall'art. 8 della legge n. 604 del 1966.