(massima n. 1)
L'art. 2112 c.c., relativo alla successione dell'imprenditore cessionario all'imprenditore cedente nel rapporto di lavoro, non prevede che il lavoratore ceduto debba prestare il proprio consenso per il trasferimento del suo rapporto di lavoro, con conseguente inapplicabilitā dell'art. 1406 c.c., dovendosi ritenere, sotto questo profilo, manifestamente infondata la questione di legittimitā costituzionale dell'articolo 2112 cit., in quanto esso da un lato tutela il diritto del lavoratore all'esercizio della propria professionalitā, nonostante le vicende traslative che possano involgere beni in cui la stessa č connessa, e dall'altro č coerente con le esigenze di ristrutturazione aziendale, rispetto alle quali gli adempimenti normalmente richiesti dall'art. 1406 c.c. in caso di cessione del contratto e la necessitā del consenso del contraente ceduto concretizzano una serie di disposizioni che, per la loro rigiditā, sarebbero incompatibili con le esigenze dei processi di ristrutturazione aziendale, di riconversione industriale e di delocalizzazione delle imprese, ai quali č finalizzata la normativa contenuta nell'art. 2112 c.c.