(massima n. 1)
In tema di trasferimento di azienda, deriva dall'art. 2112 c.c. che i mutamenti nella titolarità dell'azienda non interferiscono con rapporti di lavoro già intercorsi con il cedente, che continuano a tutti gli effetti con il cessionario, con la conseguenza che questi subentra in tutte le posizioni attive e passive facenti capo al cedente. Ne consegue che il cessionario può esercitare i poteri disciplinari inerenti il rapporto di lavoro per fatti precedenti la cessione dell'azienda. (Nella specie, la S.C., affermando il principio su esteso, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare intimato dall'impresa cessionaria, escludendo che la stessa fosse priva di legittimazione o interesse a coltivare il procedimento disciplinare per la circostanza che i fatti contestati al dipendente erano precedenti la cessione).