(massima n. 1)
Mentre nell'ipotesi della cessione di ramo di azienda si realizza la successione legale nel rapporto di lavoro del cessionario senza bisogno di consenso dei contraenti ceduti, nel caso della mera esternalizzazione di servizi ricorre la fattispecie della cessione dei contratti di lavoro, che richiede per il suo perfezionamento il consenso dei lavoratori ceduti. Ne consegue, con riferimento a tale ultimo caso, che i lavoratori ceduti senza il loro consenso hanno diritto a richiedere il risarcimento del danno per l'illegittima cessione del rapporto secondo le norme civilistiche dell'illecito contrattuale, ex art. 1218 cod. civ., e non gią secondo la disciplina speciale posta dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori. (Nella specie, la S.C., rilevato che il rapporto dei lavoratori illegittimamente ceduti era in concreto proseguito con il cessionario con conservazione dei diritti derivanti dal rapporto con il cedente, ha escluso la ricorrenza di un danno da licenziamento illegittimo in capo ai lavoratori, non essendoci stato allontanamento degli stessi dal posto di lavoro).