(massima n. 1)
La disciplina dettata dall'art. 2112 c.c. e dall'art. 47 legge 428/1990 (in ordine alla successione dell'imprenditore cessionario all'imprenditore cedente nel rapporto di lavoro) trova applicazione non solo nel caso di trasferimento dell'intera azienda, ma anche quando sia trasferito un ramo di azienda, da intendere come un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entitą dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attivitą volta alla produzione di beni e servizi. Tale disposizione, anche nel testo anteriore alle modifiche di cui al D.L.vo 18/2001, pur non impedendo la cessione di singole funzioni o servizi (c.d. esternalizzazione), impone che essi si presentino, prima del trasferimento, funzionalmente autonomi, essendo preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontą dell'imprenditore e non dall'inerenza del rapporto ad un ramo di azienda gią costituito. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ravvisato la cessione di un ramo di azienda nella dismissione, c.d. outsourcing, della gestione diretta dei servizi generali e nella stipula con il Consorzio cessionario di un contratto di fornitura di servizi e manutenzioni generali).