(massima n. 1)
Per «ramo d'aziende», ai sensi dell'art. 2112 c.c. (cosģ come modificato dalla legge 2 febbraio 2001, n. 18, in applicazione della direttiva CE n. 98/50), come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entitą economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identitą, il che presuppone una preesistente realtą produttiva autonoma e funzionalmente esistente, e non anche una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento, o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontą dell'imprenditore e non dall'inerenza del rapporto ad un ramo di azienda gią costituito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata in quanto, pur avendo enunciato i criteri giurisprudenziali su menzionati per individuare il ramo di azienda, non ne aveva poi fatto corretta applicazione in motivazione, avendo omesso di considerare adeguatamente sia il profilo oggettivo della nozione di trasferimento di azienda, sia il profilo soggettivo della intenzione dei contraenti eventualmente anche a mezzo dell'intervento del sindacato trattandosi della cessione di un «reparto» la cui produzione continuava ad essere sottoposta al collaudo finale da parte della societą cedente).