(massima n. 1)
Il trasferimento di un ramo di azienda che costituisca, prima del trasferimento, un'entità dotata di autonomia ed unitaria organizzazione è configurabile come trasferimento aziendale ai sensi dell'art. 2112 c.c., mentre non è riconducibile alla nozione di cessione di azienda il contratto con il quale viene realizzata la c.d. esternalizzazione dei servizi, ove questi non integrino un ramo o parte di azienda nei sensi ora indicati. Ne consegue che, mentre nell'ipotesi della cessione di ramo di azienda si realizza la successione legale nel rapporto di lavoro del cessionario senza bisogno di consenso dei contraenti ceduti, nel caso della mera esternalizzazione di servizi ricorre la fattispecie della cessione dei contratti di lavoro, che richiede per il suo perfezionamento il consenso dei lavoratori ceduti. (Nel caso di specie, in cui un gruppo di lavoratori contestava la cessione dei propri rapporti di lavoro ad un nuovo datore, la Corte di merito, con motivazione ritenuta congrua dalla S.C., accertato che era stato ceduto un ramo di azienda di per sé autonomo consistente nei beni — materiali ed immateriali — funzionali alla gestione del parco automezzi già appartenenti ad una società telefonica, e che il trasferimento era avvenuto nel rispetto della procedura di informazione sindacale prevista dall'art. 47 della legge n. 428 del 1990 — che ha recepito la direttiva CEE n. 77 del 1987 — ha ritenuto, in applicazione dell'enunciato principio, che il trasferimento dei rapporti di lavoro non richiedeva il previo consenso dei lavoratori trasferiti).