(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 2112 c.c., applicabile al trasferimento che un ente pubblico faccia delle proprie attivitā ad altro soggetto, č configurabile il trasferimento di un ramo di azienda, anche prima delle modifiche introdotte con il D.L.vo n. 18 del 2001, nel caso in cui un servizio (nella specie di mensa scolastica), costituente un' entitā autonoma dotata di autonomia organizzativa, sia oggetto di un'operazione di dismissione e di trasferimento ad un diverso soggetto, senza che assuma alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che il servizio fosse assolto da una sola lavoratrice, non essendo tale circostanza incompatibile con l'autonomia organizzativa di una qualsiasi attivitā e, anzi, rappresentando un sintomo palese dell'assenza di specifici collegamenti con le altre strutture ed attivitā dell'ente pubblico.