(massima n. 1)
In tema di trasferimento d'azienda, il mantenimento formale — in capo all'impresa cedente — della titolarità dei rapporti di lavoro con i dipendenti, in esecuzione di una clausola contrattuale di gradualità dei trasferimenti (clausola invalida per violazione della norma inderogabile di cui all'art. 2112 c.c.), non vale ad escludere per l'impresa cessionaria la sussistenza degli obblighi retributivi derivanti dal trasferimento in base alla disciplina dello stesso art. 2112 c.c.; né può assumere il valore negoziale di una risoluzione tacita dei rapporti di lavoro con l'impresa cessionaria (o di una rinuncia ai relativi diritti) la circostanza che i lavoratori abbiano ratificato gli accordi sindacali stipulati con l'impresa cedente in ordine alla attuazione della predetta clausola di gradualità dei trasferimenti, trattandosi di comportamento tenuto esclusivamente nei confronti del datore di lavoro apparente e non di quello effettivo.