(massima n. 1)
Le disposizioni contenute nell'art. 2112 c.c., relativo al trasferimento dell'azienda, costituiscono il frutto di un equilibrato bilanciamento tra contrapposti interessi a copertura costituzionale, ravvisabili da un lato nella libertą di iniziativa imprenditoriale, e dall'altro nel diritto dei lavoratori alla conservazione del posto di lavoro. Esse, pertanto, trovano applicazione anche in presenza di interventi legislativi diretti a disciplinare cessioni di aziende o di loro rami, a meno che la loro inapplicabilitą sia espressamente prevista o dall'intero contesto dell'intervento legislativo si ricavi con certezza una volontą disapplicatrice, ovvero, infine, sia ravvisabile una oggettiva e totale incompatibilitą tra la nuova L. e la disciplina codicistica. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che la norma codicistica dovesse trovare applicazione nell'ambito del processo di organizzazione del settore elettrico attuato con D.P.C.M. 4 agosto 1999 di approvazione del piano per la cessione dell'ENEL, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.L.vo 16 marzo 1999, n. 79, non solo mancando ogni riscontro a favore di una disapplicazione dell'art. 2112 c.c., ma anche tenuto conto che l'attivitą era stata accompagnata da un intenso intervento sindacale proprio in materia di trasferimento del personale alle nuove societą).