(massima n. 1)
In presenza di un intervento legislativo volto a disciplinare cessioni di aziende o di loro rami (nella specie, il D.L.vo n. 79 del 1999, cosiddetto "decreto Bersani") trovano applicazione, nel silenzio della legge, i principi informatori e la disciplina dettata dalla norma civilistica in tema di trasferimento d'azienda, salvo che l'inapplicabilitą della norma codicistica sia espressamente prevista o dall'intero contesto dell'intervento normativo si evinca, con certezza, la volontą disapplicatrice, o infine, sia ravvisabile un'oggettiva e totale incompatibilitą tra la nuova L. e la norma codicistica. Ne consegue che, avuto riguardo alla disciplina dettata con il D.L.vo n. 79 del 1999, va esclusa l'inapplicabilitą dei generali principi in tema di trasferimento d'azienda o di un suo ramo, non potendosi considerare sufficiente il solo richiamo al disposto di cui all'art. 2112 c.c. contenuto nel D.P.C.M. 4 agosto 1999 (di approvazione del piano della cessione dell'ENEL ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato D.L.vo n. 79), al quale non pub assegnarsi - al di lą del suo contenuto - una generale forza disapplicativa della norma civilistica.