(massima n. 1)
L'art. 2112 c.c., nel testo modificato dall'art. 47, legge 29 dicembre 1990, n. 428, che ha recepito la direttiva comunitaria 77/187/CE (successivamente modificato dall'art. 1, d.l.vo 2 febbraio 2001, n. 18, in applicazione del canone dell'interpretazione adeguatrice della norma di diritto nazionale alla norma di diritto comunitario ed in considerazione dell'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia delle Comunitą europee con le sentenze 20 novembre 2003, C- 340-01, 25 gennaio 2001, C-172/99, 26 settembre 2000, C-175/99 e 14 settembre 2000, C-343/98), deve ritenersi applicabile anche nei casi in cui il trasferimento dell'azienda non derivi dall'esistenza di un contratto tra cedente e cessionario ma sia riconducibile ad un atto autoritativo della P.A., con conseguente diritto dei dipendenti dell'impresa cedente alla continuazione del rapporto di lavoro subordinato con l'impresa subentrante, purché si accerti l'esistenza di una cessione di elementi materiali significativi tra le due imprese (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile l'art. 2112 c.c. ai dipendenti di una societą concessionaria di trasporto i quali, fallita la societą datrice di lavoro, avevano costituito una cooperativa avente ad oggetto lo svolgimento del medesimo servizio ed erano poi passati sostanzialmente senza soluzione di continuitą, dopo essere stati messi in mobilitą dalle cooperative alle dipendenze di una nuova societą, continuando a svolgere le stesse mansioni, tanto da maturare il diritto, loro riconosciuto dalla Corte territoriale, all'inquadramento nel 5° livello del CCNL a seguito del compimento di "sedici anni di guida effettiva").