(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui l'alloggio coniugale appartenga in proprietą ad uno solo dei coniugi e manchino figli minori affidati all'altro coniuge o comunque figli con quest'ultimo conviventi (se maggiorenni ed economicamente non autosufficienti), il titolo di proprietą vantato dal coniuge, se preclude ogni eventuale assegnazione dell'alloggio all'altro coniuge, rende altresģ ridondante e superflua ogni e qualsivoglia pronuncia di assegnazione dell'alloggio medesimo in favore del coniuge proprietario.