(massima n. 1)
Le maggiorazioni corrisposte per il lavoro notturno e festivo prestato secondo i programmati turni periodici fanno parte della retribuzione normale od ordinaria, siccome afferenti a prestazioni lavorative ordinarie, e sono perciò computabili sia ai fini del trattamento per le festività, stante l' ampia previsione dell'art. 5 legge 27 maggio 1949 n. 260 (modificato dall'art. 1 legge 31 marzo 1954 n. 90) sia ai fini del trattamento per altri istituti indiretti — come ferie, malattia e mensilità aggiuntive — per i quali la legge o la disciplina collettiva facciano riferimento alla retribuzione normale o ordinaria senza definirla in modo determinato e senza offrire elementi che giustifichino una interpretazione riduttiva della detta nozione di retribuzione normale nel senso di mera retribuzione-base.