(massima n. 1)
Ai fini dell'attribuzione delle maggiorazioni retributive per il lavoro notturno che l'art. 2108, secondo comma, c.c. riconosce soltanto nel caso in cui il suddetto lavoro non sia compreso in regolari turni periodici, ma che i contratti collettivi, di solito, prevedono (sia pure con percentuali diverse) anche per il lavoro notturno compreso i turni periodici, in considerazione dell'indubbia penositā di tale lavoro č essenziale in ogni caso stabilire se il lavoro notturno sia o meno compreso in regolari turni periodici. Al riguardo si deve tener presente, in primo luogo, che l'avvicendamento nel turno di lavoro si realizza quando il periodo assegnato a ciascun lavoratore per l'esecuzione della prestazione venga predisposto in regolare alternanza con i turni di lavoro altrui e, in secondo luogo, che in mancanza di turni avvicendati, ai fini della citata disposizione codicistica, č sufficiente che il lavoro sia comunque prestato in ore notturne, senza che sia necessario che esso abbia carattere di anormalitā (competendo la relativa maggiorazione anche nell'ipotesi di orario di lavoro esclusivamente notturno) e senza che rilevi ai fini dell'eventuale esclusione della penositā della situazione la circostanza della volontarietā della prestazione nel turno notturno non avvicendato.