(massima n. 2)
In tema di espropriazione eseguita nel quadro del programma straordinario per l'edilizia residenziale di Napoli, l'opposizione alla stima dell'indennità spetta alla Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli, salvo che la determinazione della medesima sia frutto di accordo amichevole e sorga controversia riguardo alla valutazione ed interpretazione del patto di concordamento; peraltro, il concordamento stipulato successivamente all'introduzione del giudizio innanzi alla Giunta dà luogo ad un mutamento dello stato di fatto, che, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., non rileva rispetto alla giurisdizione come originariamente determinata.