(massima n. 1)
Deve qualificarsi lavoro straordinario ad ogni effetto legale e contrattuale, in forza dei principi desumibili dagli am. 2107 e 2108 c.c., ogni prestazione eccedente l'orario ordinario fissato dalla legge, dal contratto collettivo o da un contratto individuale più favorevole al prestatore di lavoro; la retribuzione per tale prestazione non può essere inferiore a quella ordinaria onnicomprensiva maggiorata del 10 per cento, ai sensi dell'art. 5 R.D.L. n. 692/1923, che si applica non al lavoro eccedente la giornata normale di cui all'art. 1 R.D.L. cit., ma a quello eccedente la giornata di lavoro concordata dall'autonomia privata; pertanto, in tema di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, costituendo lavoro straordinario, in forza del contratto integrativo aziendale, quello prestato oltre le 37 ore, è nulla la clausola del C.C.N.L. che, calcolando la retribuzione oraria ordinaria sulla base del divisore 39 anziché 37, porta a determinare la maggioranza della retribuzione oraria in misura inferiore al 10 per cento.