(massima n. 1)
In tema di compenso per la prestazione di lavoro straordinario, la normativa vigente non comporta il diritto alla maggiorazione retributiva in mancanza di superamento del limite massimo settimanale. Infatti la disposizione dell'art. 1 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, a norma del quale la durata massima della giornata lavorativa non può eccedere le "otto ore al giorno o le 48 ore settimanali di lavoro effettivo", va interpretata nel senso che eventuali superamenti dell'orario giornaliero contenuti nell'ambito del massimo settimanale non sono sufficienti per far emergere la nozione legale di lavoro straordinario, rimanendo la prestazione nei limiti di flessibilità previsti dalla legge (fattispecie in tema di lavoratori del settore trasporti).