(massima n. 1)
In tema di lavoro straordinario, la circostanza che esso sia prestato in maniera fissa e continuativa non č sufficiente a trasformare la natura della prestazione lavorativa resa oltre l'orario normale in prestazione ordinaria, salvo che, alla stregua di una corretta indagine di fatto riservata al giudice di merito, non risulti una specifica volontā delle parti intesa ad ampliare l'orario normale di lavoro conglobandovi lo straordinario fisso e continuativo, nonchč a trasformare il relativo compenso in retribuzione ordinaria utile ai fini del calcolo delle spettanze la cui quantificazione debba essere effettuata con riferimento ad essa; ne consegue che, in mancanza della prova di una siffatta deroga pattizia, il compenso per il cosiddetto straordinario fisso non č computabile nel calcolo degli istituti indiretti, quali le spettanze per ferie, mensilitā aggiuntive, festivitā e riposi settimanali, non esistendo nell'ordinamento un principio generale di onnicomprensivitā della retribuzione. (Fattispecie relativa a dipendenti dell'Iritecnica societā per l'impiantistica industriale e l'assetto del territorio).