(massima n. 1)
La missione del prestatore d'opera è caratterizzata dal fatto che il suo spostamento dalla sede, alla quale è stato destinato, è, a differenza del trasferimento, di durata meramente temporanea, ancorché indeterminata, ma determinabile con l'esaurimento dello scopo per il quale tale spostamento viene disposto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato come trasferimento, illegittimo ex art. 2103 c.c., il «distacco temporaneo» ad altra sede disposto, nei confronti di un dipendente del Banco di Napoli, per un periodo di otto mesi e, fra l'altro, senza comunicazione dei compiti giustificativi della missione e della durata della medesima).