(massima n. 1)
In tema di trasferimento del dipendente, le disposizioni collettive possono integrare la disciplina dell'art. 2103 c.c. (avente riguardo soltantoanno ragioni tecniche, organizzative e produttive) attribuendo rilievo anche alle esigenze di ordine personale e familiare del lavoratore, ma resta comunque escluso, in mancanza di espressa previsione in tal senso da parte della predetta disciplina collettiva, che l'obbligo di valutare tali esigenze comporti procedure concorsuali o comparazioni fra le situazioni dei possibili destinatari del provvedimento di trasferimento, in quanto il datore di lavoro č obbligato a una scelta diversa solamente nel caso in cui le esigenze personali o familiari del lavoratore trasferito o da trasferire siano particolarmente rilevanti ai fini del rispetto dei precetti di buona fede e correttezza. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronunzia di merito che, in mancanza di disposizioni contrattuali che prevedessero la valutazione delle condizioni personali e familiari e una procedura comparativa, aveva ritenuto illegittimo il trasferimento di un lavoratore in luogo di un altro in considerazione della maggiore anzianitą del primo nella sede di lavoro e del luogo di residenza del secondo, coincidente con la sede da coprire tramite il trasferimento).